Quali edifici sono soggetti alla certificazione energetica?
Attenzione: l’attestato di certificazione energetica è stato sostituito dal D.Lgs. 63/2013 con l’attestato di prestazione energetica, tuttavia quanto di seguito esposto vale anche per il nuovo attestato di prestazione energetica.
La certificazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici di cui all’articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ossia:
E.1 | Edifici adibiti a residenza e assimilabili: |
E.1 (1) | abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; |
E.1 (2) | abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; |
E.1 (3) | edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; |
E.2 | Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico; |
E.3 | Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; |
E.4 | Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: |
E.4 (1) | quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; |
E.4 (2) | quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; |
E.4 (3) | quali bar, ristoranti, sale da ballo; |
E.5 | Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; |
E.6 | Edifici adibiti ad attività sportive: |
E.6 (1) | piscine, saune e assimilabili; |
E.6 (2) | palestre e assimilabili; |
E.6 (3) | servizi di supporto alle attività sportive; |
E.7 | Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; |
E.8 | Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. |
Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
Sono inoltre esclusi:
– i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
– i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
– gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.
In caso di edifici o porzioni di edificio in corso di costruzione o non ancora ultimati deve intendersi escluso l’obbligo di certificazione energetica. Infatti, ai fini dell’applicazione della normativa sulla certificazione energetica degli edifici, la definizione di edificio è direttamente contenuta nel decreto 192/2005, all’art. 2, ove «edificio» viene definito il complesso delle strutture esterne delimitanti uno spazio volumetrico definito, unitamente alle strutture interne che ripartiscono tale volume e i relativi impianti e dispositivi tecnologici. In particolare, il riferimento a questi ultimi ed il riferimento letterale, contenuto nell’art. 6, comma 1, al momento del sorgere dell’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica, coincidente con la fine dei lavori di costruzione, escludono che possa parlarsi di «edificio» qualora lo stesso non sia stato ancora terminato.
Novità dal 28 dicembre 2012. Con la pubblicazione del decreto ministeriale 22 novembre 2012 è stata completata più in dettaglio la casistica degli edifici esclusi dall’obbligo di certificazione energetica, ovvero quegli edifici per cui risulta tecnicamente non possibile o non significativo procedere alla certificazione energetica.
In particolare vengono esclusi, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili (purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico):
– box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo;
– i “ruderi”, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà;
– gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio, o “al rustico”, cioé privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici (ma deve essere resa una esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà).
Corrispondenza tra categorie catastali degli edifici e classificazione generale degli stessi per categorie.
Categoria catastale degli edifici | Classificazione generale degli edifici per categoria secondo il DPR 412/93 |
A/1 Abitazione di tipo signorile | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/2 Abitazione di tipo civile | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/3 Abitazione di tipo economico | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/4 Abitazione di tipo popolare | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/6 Abitazione di tipo rurale | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/7 Abitazione in villini | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/8 Abitazione in ville | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/9 Castelli, palazzi di pregio artistico o storico | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/10 Uffici e/o studi privati | E.2 |
A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (es. rifugi, baite, trulli, ecc.) | E.1 (1) o E.1 (2) |
B/1 Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, seminari, caserme, conventi | E.1 (1) |
B/2 Case di cura e ospedali | E.3 |
B/3 Riformatori e prigioni | E.1 (1) |
B/4 Uffici pubblici | E.2 |
B/5 Scuole e/o laboratori scientifici | E.7 |
B/6 Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d’arte, accademie che non hanno sede nella categoria A/9 | E.4 (2) |
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto | E.4 (2) |
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate | E.8 |
C/1 Negozi e botteghe | E.5 o E.4 (3) |
C/2 Magazzini e locali di deposito | No alla Certificazione Energetica |
C/3 Laboratori e locali di deposito | E.8 / controversa, se deposito No C.E. |
C/4 Fabbricati per arti e mestieri | E.8 |
C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse | No alla Certificazione Energetica |
D/1 Opifici | E.8 |
D/2 Alberghi e pensioni | E.1 (3) |
D/3 Teatri, cinema, sale per concerti / spettacoli e simili | E.4 (1) |
D/4 Case di cura ed ospedali | E.3 |
D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione | E.2 |
D/6 Fabbricati e locali per attività sportive | E.6 (1) – E.6 (2) – E.6 (3) |
D/7 Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad una attività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni | E.8 |
D/8 Fabbricati costruiti o comunque adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni | E.5 |
D/10 Residence | E.1 (3) |
D/11 Scuole e/o laboratori scientifici privati | E.7 |