martedì 31 ottobre 2017

PER QUALI IMMOBILI E' NECESSARIO L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E QUALI SONO LE RELATIVE CATEGORIE DI APPARTENENZA

Quali edifici sono soggetti alla certificazione energetica?

Attenzione: l’attestato di certificazione energetica è stato sostituito dal D.Lgs. 63/2013 con l’attestato di prestazione energetica, tuttavia quanto di seguito esposto vale anche per il nuovo attestato di prestazione energetica.
La certificazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici di cui all’articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ossia:
E.1Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1)abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2)abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3)edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
E.3Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4 (1)quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4 (2)quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3)quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1)piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2)palestre e assimilabili;
E.6 (3)servizi di supporto alle attività sportive;
E.7Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
Sono inoltre esclusi:
– i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
– i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
– gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.
In caso di edifici o porzioni di edificio in corso di costruzione o non ancora ultimati deve intendersi escluso l’obbligo di certificazione energetica. Infatti, ai fini dell’applicazione della normativa sulla certificazione energetica degli edifici, la definizione di edificio è direttamente contenuta nel decreto 192/2005, all’art. 2, ove «edificio» viene definito il complesso delle strutture esterne delimitanti uno spazio volumetrico definito, unitamente alle strutture interne che ripartiscono tale volume e i relativi impianti e dispositivi tecnologici. In particolare, il riferimento a questi ultimi ed il riferimento letterale, contenuto nell’art. 6, comma 1, al momento del sorgere dell’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica, coincidente con la fine dei lavori di costruzione, escludono che possa parlarsi di «edificio» qualora lo stesso non sia stato ancora terminato.
Novità dal 28 dicembre 2012. Con la pubblicazione del decreto ministeriale 22 novembre 2012 è stata completata più in dettaglio la casistica degli edifici esclusi dall’obbligo di certificazione energetica, ovvero quegli edifici per cui risulta tecnicamente non possibile o non significativo procedere alla certificazione energetica.
In particolare vengono esclusi, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili (purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico):
– box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo;
– i “ruderi”, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà;
– gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio, o “al rustico”, cioé privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici (ma deve essere resa una esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà).
Corrispondenza tra categorie catastali degli edifici e classificazione generale degli stessi per categorie.
Categoria catastale degli edificiClassificazione generale degli edifici per categoria secondo il DPR 412/93
A/1 Abitazione di tipo signorileE.1 (1) o E.1 (2)
A/2 Abitazione di tipo civileE.1 (1) o E.1 (2)
A/3 Abitazione di tipo economicoE.1 (1) o E.1 (2)
A/4 Abitazione di tipo popolareE.1 (1) o E.1 (2)
A/5 Abitazione di tipo ultrapopolareE.1 (1) o E.1 (2)
A/6 Abitazione di tipo ruraleE.1 (1) o E.1 (2)
A/7 Abitazione in villiniE.1 (1) o E.1 (2)
A/8 Abitazione in villeE.1 (1) o E.1 (2)
A/9 Castelli, palazzi di pregio artistico o storicoE.1 (1) o E.1 (2)
A/10 Uffici e/o studi privatiE.2
A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi
(es. rifugi, baite, trulli, ecc.)
E.1 (1) o E.1 (2)
B/1 Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, seminari, caserme,
conventi
E.1 (1)
B/2 Case di cura e ospedaliE.3
B/3 Riformatori e prigioniE.1 (1)
B/4 Uffici pubbliciE.2
B/5 Scuole e/o laboratori scientificiE.7
B/6 Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d’arte, accademie che non hanno sede nella categoria A/9E.4 (2)
B/7 Cappelle ed oratori non destinati
all’esercizio pubblico del culto
E.4 (2)
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrateE.8
C/1 Negozi e bottegheE.5 o E.4 (3)
C/2 Magazzini e locali di depositoNo alla Certificazione Energetica
C/3 Laboratori e locali di depositoE.8 / controversa, se deposito No C.E.
C/4 Fabbricati per arti e mestieriE.8
C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesseNo alla Certificazione Energetica
D/1 OpificiE.8
D/2 Alberghi e pensioniE.1 (3)
D/3 Teatri, cinema, sale per concerti / spettacoli e similiE.4 (1)
D/4 Case di cura ed ospedaliE.3
D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazioneE.2
D/6 Fabbricati e locali per attività sportiveE.6 (1) – E.6 (2) – E.6 (3)
D/7 Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad una attività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioniE.8
D/8 Fabbricati costruiti o comunque adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioniE.5
D/10 ResidenceE.1 (3)
D/11 Scuole e/o laboratori scientifici privatiE.7
Opinione dello scrivente è che le categorie catastali C/2 e C/6 non debbano essere soggette ad obbligo di certificazione energetica.

giovedì 10 dicembre 2015

LE NUOVE VISURE CATASTALI

Rivoluzione nelle visure catastali: dalla visura è ora possibile vedere i mq. catastali di un' abitazione (superficie catastale)





Dal 9 novembre 2015,  nelle visure catastali di circa 57 milioni di unità immobiliari è possibile trovare la superficie catastale e la superficie utile ai fini Tari; in questo modo i proprietari avranno a disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici. 
 

Visure: superficie catastale

Da ieri infatti l’Agenzia delle Entrate rende disponibile, per le visure delle unità immobiliari censite nelle categorie del gruppo A (abitazioni ed uffici), B (scuole, ospedali, uffici pubblici ecc) e C (negozi, box auto, cantinole, ecc)  la superficie catastale, ovvero la superficie complessiva, escluse le pertinenze, balconi ecc.
 
Questa informazione, che si andrà ad aggiungere ai dati identificativi dell’immobile(Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), sarà calcolata come stabilito dal DPR 138/1998
 
E' da sapere che i metri quadri delle unità immobiliari, pur essendo aggiunti alla visura, non avranno effetti sulla rendita catastale che verrà calcolata sempre sulla base dei vani, fino a quando non sarà operativa la riforma del catasto. 
 

I vani sostituiti dai metri quadri nella Riforma del Catasto

Ricordiamo che secondo quanto previsto dalla riforma del catasto il valore degli immobili sarà determinato dalla superficie e non più dai vani; in più a ogni unità immobiliare sarà attribuita una rendita e un valore patrimoniale.

Inoltre la riforma prevede solo due tipologie di fabbricati: quelli ordinari (in cui sono inseriti gli appartamenti) e quelli speciali. Per gli immobili ordinari le rendite e i valori patrimoniali saranno determinati applicando apposite funzioni statistiche che mettano in relazione il reddito e il valore medio ordinario di mercato con le caratteristiche dell’immobile. Nel caso dei fabbricati speciali si procederà mediante stima diretta, mentre le rendite saranno calcolate applicando saggi di redditività media ai valori patrimoniali.

Da giugno scorso la riforma del catasto è in stand-by in quanto per il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, bisogna prima lavorare per garantire un’invarianza del gettito complessivo attraverso la definizione della Local Tax, cioè del tributo che dovrebbe inglobare Imu e Tasi. 
 

Visure: superfici ai fini della Tari

Arriva direttamente in visura anche la superficie ai fini Tari (tributo comunale sui rifiuti) che, per le sole destinazioni abitative, sarà al netto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.
 
I proprietari di immobili, quindi, potranno verificare la base imponibile ai fini del tributo comunale, già fornita dalle Entrate ai Comuni nell’ambito delle attività di scambio dati, e di segnalare, tramite il sito internet dell’Agenzia, eventuali incoerenze tra la rappresentazione planimetrica e la superficie calcolata.
 
Se si dovessero riscontrare delle incongruenze tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, i cittadini interessati potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell’Agenzia, e contribuire quindi a migliorare la qualità delle banche dati.
 

Cosa succede agli immobili senza planimetria

Le Entrate fanno sapere che la novità non si applica a un limitato numero di immobili che presentano un dato di superficie “incoerente”, in attesa delle opportune verifiche nell’ambito delle attività di allineamento delle banche dati.
 
Per gli immobili non dotati di planimetria, risalenti alla fase dell’impianto del Catasto edilizio urbano e pertanto privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l’inserimento in atti della planimetria catastale. 
 

Superfici catastali in mq: il commento Anci

Secondo l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) "la pubblicazione delle superfici nei dati catastali accessibili a tutti i cittadini è certamente un utile elemento di trasparenza e di miglioramento della significatività degli archivi catastali, a lungo perseguito, che ha però un'influenza pressoché nulla sui prelievi fiscali".
 
L’Anci ha dichiarato: "Per ciò che più direttamente riguarda le tasse comunali la generale revisione delle rendite catastali e il superamento delle attuali disparità di trattamento fiscale ai fini dell'Imu e della Tasi (oltre che dell'imposta di registro) necessita dell'attuazione della riforma del catasto, prevista dalla Delega fiscale, ma non attivata dal Governo. Le rendite catastali restano quindi invariate e sempre riferite 'vano' e non alla superficie degli immobili come previsto dalla riforma”.
 
“D'altra parte, l'utilizzo generalizzato ai fini del prelievo sui rifiuti (Tari) delle superfici catastali, che potrebbe essere attivato nel prossimo futuro sulla base di leggi già vigenti, determinerebbe il passaggio dalla 'superficie calpestabile', attualmente adottata in base alle dichiarazioni dei contribuenti, alla nuova superficie catastale 'a fini Tari', con modestissimi effetti redistributivi. Va ricordato infatti che l'ammontare complessivo del prelievo Tari è strettamente legato al costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sostenuto da ciascun Comune e che già da oltre un decennio (in base alla legge n.311/2004) i Comuni utilizzano le superfici elaborate sulla base delle planimetrie catastali come riferimento per l'effettuazione dei controlli sulla correttezza delle dichiarazioni" ha concluso l’Anci.

IL NUOVO A.P.E.

Nuovo APE in vigore dal 1° ottobre. Le novità

Dal 1° ottobre è entrato in vigore il nuovo attestato di prestazione energetica (APE). Ecco una sintesi delle principali novità

Dal 1° ottobre è entrato in vigore il nuovo attestato di prestazione energetica (APE). Ecco una sintesi delle principali novità, che riguardano sia i proprietari di immobili sia i professionisti incaricati del rilascio dell’attestazione.
Il nuovo APE racchiude tutte le caratteristiche energetiche dell’immobile e diventa una sorta di “targa energetica” dell’edificio.
Come cambia la valutazione dell’efficienza energetica?
Le classi energetiche sono 10 e non più 7 e sono indicate con lettere che vanno dalla A alla G; i primi quattro livelli saranno tutti in A (da A4, massima efficienza, ad A1).
Oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile sarà indicata anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro al netto del rendimento degli impianti presenti.
Inoltre, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo APE, entro quindi il prossimo 29 dicembre, dovrà essere istituita la banca dati nazionale degli attestati (Siape).
Cosa verrà valutato ai fini del rilascio dell’APE?
La valutazione prende in considerazione i seguenti aspetti:
• il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale;
• la produzione di acqua calda sanitaria;
• la qualità della muratura dell’edificio (involucro edilizio);
• la climatizzazione estiva;
• per gli edifici con destinazione non residenziale, l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose.
Chi richiedere l’APE e chi lo rilascia?
L’obbligo di richiedere l’attestato di prestazione energetica è a carico del proprietario ovvero, in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni o importanti risanamenti, a carico del costruttore.
Il professionista chiamato al rilascio dell’attestato di prestazione energetica deve possedere tutti i requisiti indicati nel D.P.R. 75/2015, deve essere accreditato a livello nazionale e ha l’obbligo di effettuare un sopralluogo fisico nell’immobile.
Qual è la durata dell’APE?
L’attestato di prestazione energetica ha una validità di dieci anni, tranne nel caso in cui l’immobile sia stato sottoposto ad un’opera di ristrutturazione o riqualificazione che ne ha modificato le prestazioni energetiche. In quest’ultimo caso il certificato andrà rilasciato nuovamente.
Quali sono le sanzioni?
In caso di rilascio di un’attestazione non veritiera, il professionista è punito con una sanzione amministrativa da 700,00 a 4.200,00 euro.
In caso di inadempienza da parte del proprietario o del costruttore, la sanzione applicabile va da 3.000,00 a 18.000,00 euro.
Se l’attestazione manca, in caso di compravendita o di locazione, la sanzione applicata è:
• per il proprietario, da 3.000,00 a 18.000,00 euro
• per il venditore, da 300,00 a 1.800,00 euro

mercoledì 9 dicembre 2015

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Chi deve presentare la dichiarazione di successione?


La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, legittimi o testamentari, del de cuius o da un loro delegato entro un anno dall'apertura della successione stessa e, contrariamente a quanto si crede,non è assolutamente obbligatorio recarsi presso un CAF o un notaio.

Dove deve essere presentata una successione?

Presso l'Agenzia delle Entrate di competenza dell'ultimo Comune di residenza del De Cuis.

La successione si apre al decesso del soggetto.

E’ prevista una franchigia:
1.000.000 di euro per successioni tra genitori e figli.
100.000 euro per successioni tra fratelli. La franchigia si applica ad ogni singolo erede.

La dichiarazione deve essere comunque presentata quando:

- tra i beni caduti in successione sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari, nonché beni soggetti a valutazione (azioni, aziende, imbarcazioni, ecc…).
- Il valore globale dell’asse ereditario lordo è superiore a 50.000.000 di lire ovvero 25.822,84 euro;
- l’eredità non è devoluta per legge in linea retta.
- il defunto, in vita, ha posto in essere donazioni che, in considerazione di quanto sopra, non è esonerato, ai sensi del 7° comma dell’art. 28 del D.lgs 31 ottobre 1990 n. 346 dall'obbligo di presentare la prescritta dichiarazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione non sia dovuta, sarà sufficiente presentare all'Agenzia delle Entrate la "richiesta di svincolo attività del defunto a favore degli eredi" e poi recarsi in banca.
La dichiarazione di successione DEVE essere necessariamente compilata sul MODELLO 4, disponibile in formato PDF nel sito dell’Agenzia delle Entrate, scaricabile QUI.

Chi volesse compilare la successione al PC, può farlo utilizzando il software gratuito disponibile QUI (l
a versione free è sufficiente per compilare una successione relativa ad immobili e conti correnti).

Rinuncia all'eredità: chi è nel possesso dei beni ereditari (e quindi in primo luogo i familiari che convivevano con lui, ma anche chiunque abbia la disponibilità di un solo oggetto del defunto, anche di minimo valore) ha tre mesi di tempo, dopodiché è considerato erede anche contro la sua volontà.

Per tutti gli altri, cioè quelli che non sono in possesso dei beni ereditari la legge lascia dieci anni di tempo per decidere in merito all'accettazione/rinuncia.

La rinuncia all'eredità si può fare con un atto notarile oppure con una dichiarazione nella cancelleria del tribunale del luogo ove il defunto aveva domicilio.

Se l’erede era stato designato in un testamento, subentra l'eventuale sostituto (se indicato nel testamento), altrimenti si ricorre al meccanismo della rappresentazione.


La documentazione da allegare alla dichiarazione di successione può subire variazioni da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate all'altro. 

Generalmente sono sufficienti:
- Autocertificazione della dichiarazione di morte.
- Autocertificazione dello stato di famiglia del defunto e di ciascun erede.
- Comunicazione dei dati degli eredi.
- Estratti catastali aggiornati (di recente non più richiesti, ma è sempre bene verificare cosa risulta).
- Autodichiarazione, in duplice copia, per richiesta agevolazione prima casa.
- Dichiarazioni degli istituti bancari ove erano intrattenuti rapporti di conto corrente/depotito/titoli. ATTENZIONE: L’estratto conto non serve a nulla, serve una dichiarazione apposita.
- Fotocopie dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali degli eredi.
- Prospetto di autoliquidazione dell’imposta principale auto liquidata.
- Modello F.23 di pagamento delle imposte

Il modello F23
Le imposte di successione devono essere pagate utilizzando il modello F23 che può essere anche compilato on-line sul sito dell’Agenzia delle Entrate e poi salvato (PDF) e stampato, clicca QUI.

Imposta ipotecaria
Imposta catastale
Tassa ipotecaria
Imposta di bollo
Tributi speciali


Svincolo delle somme depositate sui conti correnti:
alcuni istituti di credito per restituire il capitale del de cuius ai legittimi eredi, si accontentano di una fotocopia della dichiarazione di successione timbrata dall'Agenzia delle Entrate, altri vogliono una copia autentica.

In questo caso, oltre all'F23 di cui sopra, è necessario compilare un secondo F23 (il cosiddetto modello 240), inserendo i codici tributo riportati di seguito e richiedere all'Agenzia delle Entrate una copia della successione timbrata da consegnare alla banca.

Consigliamo di verificare sempre la correttezza dei codici tributo e degli importi telefonando direttamente all'Agenzia delle Entrate di competenza o consultando la sezione MODULISTICA del sito internet dell’agenzia delle entrate della vostra regione

Voltura
La voltura catastale deve essere fatta solo se tra i beni caduti in successione sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.

Prima di consegnare la dichiarazione di successione è bene recarsi al catasto (Agenzia del Territorio) e farsi fare una visura catastale aggiornata di tutti gli immobili intestati al de cuius.

Nel caso in cui, come spesso accade, la situazione catastale non fosse aggiornata è NECESSARIO chiederne l'aggiornamento.

Può capitare ad esempio che al decesso di un congiunto, l'immobile dove questi risiedeva e del quale era proprietario, fosse ancora intestato al vecchio proprietario.

Per sistemare la questione occorre depositare istanza al catasto con l'atto del notaio che ha curato il trasferimento di proprietà e richiedere l'aggiornamento dei dati.
Una volta che la situazione catastale è stata allineata, potete stampare la visura, e allegarla alla dichiarazione di successione.

Quando avrete consegnato la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, insieme a tutti gli allegati di cui abbiamo parlato in precedenza, l'Agenzia stessa vi rilascerà una copia timbrata della dichiarazione ad uso voltura catastale.

Se non si riportano correttamente gli identificativi catastali anche di un solo immobile caduto in successione, la voltura potrebbe non andare a buon fine con il risultato che occorre presentare una dichiarazione modificativa e ripagare tutte le imposte.


Dal giorno della presentazione della dichiarazione della successione ci sono 30 giorni per effettuare la voltura senza incorrere in sanzioni.

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N.B.: 
  • Per la visura occorre indicare il Comune, Sezione, Foglio, n. di p.lla e Subalterno (se per immobile);
  • Nome, Cognome, Data di Nascita, Luogo di Nascita e Provincia (se per Persona Fisica);
  • Per le planimetrie occorre delega del proprietario con allegata copia di un documento di riconoscimento;